CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

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CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

Applicabili dal 30/01/2023

Clausola n. 1: Scopo e ambito di applicazione

Le presenti condizioni generali di vendita (CGV) costituiscono la base della trattativa commerciale e vengono sistematicamente inviate o consegnate a ciascun acquirente affinché possa effettuare un ordine.

Le condizioni generali di vendita descritte di seguito dettagliano i diritti e gli obblighi della società PRISM e del suo cliente nell’ambito della vendita dei seguenti prodotti: Maschere chirurgiche IIR, Maschere FFP2 e Gel idroalcolici.

Qualsiasi accettazione del preventivo/ordine che includa la clausola “Dichiaro di aver letto e accettato le condizioni generali di vendita allegate” implica l’accettazione senza riserve delle presenti condizioni generali di vendita da parte dell’acquirente.

Clausola n° 2 : Prezzi

I prezzi delle merci vendute sono quelli in vigore il giorno dell’ordine. Sono espressi in euro e sono calcolati al netto delle imposte. Saranno pertanto maggiorati dell’aliquota IVA e delle spese di trasporto applicabili il giorno dell’ordine.

PRISM si riserva il diritto di modificare i propri prezzi in qualsiasi momento. Tuttavia, si impegna a fatturare la merce ordinata ai prezzi indicati al momento dell’ordine.

Clausola n. 3: Sconti e riduzioni

I prezzi proposti comprendono gli sconti e le riduzioni che PRISM sarebbe tenuta a concedere in considerazione della sua prestazione o dell’assunzione di responsabilità da parte dell’acquirente per determinati servizi.

Clausola n. 4: Sconti

Non saranno concessi sconti in caso di pagamento anticipato.

Clausola n. 5: Condizioni di pagamento

Il pagamento degli ordini viene effettuato:

  • con bonifico bancario;
  • o con carta di credito;
  • o con PayPal.

I pagamenti vengono effettuati alle seguenti condizioni:

  • pagamento al momento dell’ordine dal sito.

Clausola n. 6: Ritardo di pagamento

In caso di mancato pagamento totale o parziale della merce consegnata alla scadenza, l’acquirente dovrà corrispondere a PRISM una penale per ritardato pagamento pari a tre volte il tasso di interesse legale.

Il tasso di interesse legale è quello in vigore il giorno della consegna della merce.

Dal 1° gennaio 2015, il tasso d’interesse legale sarà rivisto ogni 6 mesi (ordinanza n°2014-947 del 20 agosto 2014).

Tale sanzione sarà calcolata sull’importo, IVA inclusa, della somma ancora dovuta e decorrerà dalla data di scadenza del prezzo, senza necessità di preavviso.

Oltre alle penali di mora, qualsiasi somma, compreso l’acconto, non pagata alla data di scadenza darà automaticamente luogo al pagamento di una penale fissa di 40 euro a titolo di spese di riscossione.

Articoli 441-10 e D. 441-5 del Codice di Commercio.

Clausola n° 7: Clausola di annullamento

Se, entro quindici giorni dall’applicazione della clausola “Ritardo di pagamento”, l’acquirente non ha pagato le somme ancora dovute, la vendita sarà automaticamente annullata e potrà dar luogo al diritto al risarcimento dei danni a favore della società PRISM.

Clausola 8: Clausola di riserva di proprietà

PRISM conserva la proprietà dei prodotti venduti fino al completo pagamento del prezzo, in linea capitale e accessori. A questo proposito, se l’acquirente è soggetto a sospensione dei pagamenti o a liquidazione giudiziaria, PRISM si riserva il diritto di reclamare, nell’ambito della procedura concorsuale, i beni venduti e rimasti insoluti.

Clausola n. 9: Consegna

La consegna avviene:

  • o mediante consegna diretta della merce all’acquirente;
  • o mediante l’invio di un avviso di disponibilità nel negozio all’attenzione dell’acquirente;
  • o mediante deposito della merce nel luogo indicato dall’acquirente nel modulo d’ordine.Il termine di consegna indicato al momento della registrazione dell’ordine è fornito solo a titolo indicativo e non è in alcun modo garantito.

Di conseguenza, qualsiasi ragionevole ritardo nella consegna della merce non darà luogo, a beneficio dell’acquirente, a:

  • cessione di danni;
  • annullamento dell’ordine.

Il rischio del trasporto è interamente a carico dell’acquirente.

Nel caso in cui la merce sia mancante o danneggiata durante il trasporto, l’acquirente deve fare tutte le riserve necessarie sul modulo d’ordine al momento del ricevimento della merce. Tali riserve devono essere confermate per iscritto entro cinque giorni dalla consegna, mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all’azienda.

Clausola n. 10: Forza maggiore

La responsabilità della società PRISM non può essere applicata se il mancato o ritardato adempimento di uno degli obblighi descritti nelle presenti condizioni generali di vendita deriva da un caso di forza maggiore. Per forza maggiore si intende qualsiasi evento esterno, imprevedibile e irresistibile ai sensi dell’articolo 1148 del Codice Civile.

Clausola 11: Foro competente

Qualsiasi controversia relativa all’interpretazione e all’esecuzione delle presenti condizioni generali di vendita sarà soggetta al diritto francese.

In assenza di una soluzione amichevole, la controversia sarà sottoposta al Tribunale commerciale, 9 Rue de Tarragone, 34070 Montpellier, FRANCIA.

Fatto a Frontignan, il 30/01/2023.
PRISM Medical